Una domenica particolare

Roberto Alfonso

Procuratore di Bologna

Quella domenica, come quasi tutte le domeniche, mi ero recato da Siracusa a Noto per andare a trovare mia madre che viveva da sola. Nel pomeriggio, salito su una sedia, stavo attaccando un quadro alla parete del piccolo soggiorno volgendo le spalle alla tele­visione accesa. Sentivo bene la voce che giungeva dalla televisione, ma ne vedevo le im­magini con la coda dell'occhio. Misi a fuoco in un attimo ciò che stavo ascoltando e che stavo per vedere. Rimasi per qualche infinito istante incredulo e impietrito. Non poteva essere, dopo meno di due mesi: prima Giovanni ora Paolo. Scesi dalla sedia e su di essa mi sedetti per guardare le immagini che scorrevano sul video; la mia mente offuscata ini­ziò a frullare il dolore, il pianto, la collera e i ricordi. Tutto è rimasto impresso per sem­pre.

La scena descritta è banale, lo so, e i sentimenti di quel momento furono gli stessi per chissà quante persone, colleghi e amici. Ma quella scena e quell'istante non li ho mai più dimenticati e per sempre resteranno impressi, indelebili, nella mia mente. Per questo li racconto.

Quando Stefano Amore mi ha chiesto di scrivere il "mio ricordo" di Paolo, mi sono sentito davvero onorato perché Stefano si era ricordato che anch'io ero stato amico di Paolo; che assieme a Paolo avevo svolto attività associativa in Magistratura Indipendente a Roma e in Sicilia; che anch'io potevo avere qualche ricordo o qualche aneddoto da rac­contare; che anch'io potevo testimoniare della grandezza di Paolo. Dunque ho immedia­tamente accettato.

Quando sono entrato in magistratura mi sono subito iscritto a Magistratura Indipen­dente instradato dalla mia formazione culturale e calamitato dalla figura di Enrico Ferri. I primi tempi, giudice a Novara, partecipavo alle riunioni del gruppo a Torino poi, tor­nato in Sicilia, Pretore a Pachino, iniziai a svolgere attività associativa organizzando nu­merosi convegni e partecipando a incontri e riunioni a Catania, a Roma, a Pontremoli e altrove. In una di quelle occasioni, forse proprio a Pontremoli, conobbi Paolo Borsellino; non so bene indicare la data ma allora non avevo alcun motivo per ricordarla. Per gli iscritti a Magistratura Indipendente, all'inizio degli anni '80, i Convegni di Pontremoli erano quasi una tappa obbligata: per i più giovani erano occasioni per apprendere e per crescere professionalmente, lì si conoscevano magistrati più anziani e più esperti, lì si stava piacevolmente e si diventava amici. Il legame in quelle occasioni si trasformava, non era più soltanto correntizio ma diventava di amicizia, di amicizia vera, che ci teneva legati e che ci consentiva di esprimere nel dibattito acceso le nostre diverse opinioni, ri­manendo amici.

Ricordo che, a metà degli anni '80, quando ai Convegni arrivava Paolo, noi più gio­vani lo aspettavamo per ascoltare i suoi racconti: ci descriveva le difficoltà che si incon­travano nell'interrogare il pentito di mafia, la complessità delle vicende narrate dai mafiosi, i comportamenti dei difensori e le loro strategie processuali, e soprattutto, gli scenari palermitani squarciati dai pentiti con le loro dichiarazioni. Ciò che ci intrigava e ci avvinceva era il modo di raccontare di Paolo, quel suo sorriso appena accennato che si notava più dal baffo che dal labbro, la sua cadenza palermitana, la sua straordinaria ironia, la sua interpretazione dei fatti, la complicità con Giovanni. Così, anche così, é nata in alcuni di noi la passione per la professione e per l'impegno contro la mafia. Paolo ci ha insegnato che questo impegno non era l'impegno eroico, straordinario ed eccezionale di un momento della vita o della carriera, ma una scelta di vita, basata sulla cultura, sul sen­timento e l'idea dello Stato, sulla profonda spiritualità che egli attribuiva al suo operato; era la scelta della legalità; era la consapevolezza di stare dalla parte della legge, delle Isti­tuzioni, del cittadino; era una scelta di democrazia, di quella vera però, di quella che con­sente al cittadino di determinarsi davvero liberamente, senza il condizionamento dell'intimidazione, del bisogno e della minaccia; era una scelta di civiltà il cui obbiettivo ultimo era una società migliore, era il riscatto dei palermitani e delle altre genti siciliane; era la consapevolezza di dovere applicare la legge anche contrastando e lottando con le organizzazioni criminali, senza il sottile distinguo secondo cui il giudice "non lotta" con­tro nessuno ma applica soltanto la legge, restando pilatescamente "arbitro".

Questo era il modello di magistrato a cui ci ispiravamo all'inizio degli anni '80, e che doveva ispirare, dopo di noi, i cosiddetti "giudici ragazzini", uno dei quali, Rosario Li­vatino, pagò con la vita il suo impegno per la legalità.

Con Paolo, alla fine degli anni '80, ci vedevamo a Roma, quasi ogni mese, per le riu­nioni del comitato esecutivo di Magistratura Indipendente, del quale entrambi facevamo parte. Le riunioni duravano poco, un'ora, a volte due. Il bello veniva dopo, quando ci si intratteneva a parlare, appena fuori dalla sede del gruppo, in via Milazzo. Era fuori dal­l'ufficialità che si coglieva la vera essenza di Paolo, la sua ironia, con la quale, quasi scher­zando, diceva cose vere e importanti. Bastava soltanto saperle cogliere in mezzo al suo raccontare divertente e divertito.

Poteva capitare che all'ordine del giorno di quelle riunioni non vi fossero argomenti particolarmente rilevanti, ma io ci andavo lo stesso: era un'occasione per incontrare i col­leghi e, soprattutto, Paolo, per ascoltare i suoi racconti, per conoscere e interpretare le vicende palermitane.

Dal 1986 ero passato alla Procura di Siracusa, ove a dispetto dell'appellativo di "babba", cioè stupida, attribuito alla provincia, le indagini per fatti di mafia erano nu­merose e tutte molto complesse perché quasi sempre portavano ai gruppi mafiosi operanti a Catania, in particolare al clan Santapaola e al clan Laudani, la cui infiltrazione in am­bienti istituzionali catanesi era già nota. Approfittare di quelle riunioni per chiedere con­sigli a Paolo rappresentava per me un'occasione imperdibile.

Ricordo ancora una riunione degli iscritti a Magistratura Indipendente dei distretti siciliani, tenutasi in un ristorante palermitano, nel corso della quale si doveva concordare la candidatura di Antonio Carollo alle elezioni del 1990 per il rinnovo del Consiglio Su­periore della Magistratura.

Paolo, dopo avere illustrato le doti positive di Antonio Carollo e il ruolo che questi avrebbe potuto svolgere al CSM se fosse stato eletto, ne tratteggiò il carattere raccontando in modo esilarante innumerevoli aneddoti sul collega.

Ma non si può parlare di Paolo ricordando soltanto ciò che attiene alla sua umanità, Paolo va ricordato soprattutto per l'eredità morale e professionale che ci ha lasciato, per l'impegno profuso nell'istruzione del cosiddetto maxiprocesso di Palermo, per ciò che lo univa a Giovanni Falcone e per ciò che da lui lo distingueva. Fu l'avventura del maxi­processo che li accomunò in un unico, tragico destino. Quel maxiprocesso che è divenuto nel tempo, ed è passato alla storia, come il simbolo dell'impegno dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata, ma che, man mano che nasceva e si sviluppava prendendo corpo e mettendo saldamente radici probatorie nei riscontri alle dichiarazioni dei colla­boratori di giustizia, primo fra tutti Tommaso Buscetta, veniva ritenuta opera gigantesca, elefantiaca che mai sarebbe giunta neppure alla soglia del pubblico dibattimento. Ed in­vece, loro due, Giovanni e Paolo, in collaborazione con molti altri validissimi colleghi, non soltanto portarono il "loro" maxiprocesso a dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Palermo ma videro il loro impegno, il loro lavoro, la loro impostazione, la loro costru­zione definitivamente consacrati nella sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992.

Il maxiprocesso è servito a dimostrare la struttura unitaria di "cosa nostra", della quale all'inizio soltanto Giovanni Falcone era convinto, e ad affermare il cosiddetto "metodo Falcone": ossia l'interpretazione e l'applicazione concreta di disposizioni processuali che, come si dirà più avanti, trasformarono, ribaltandoli, i ruoli del pubblico ministero e del giudice istruttore, il quale divenne una sorta di propulsore dell'azione penale sia sotto il profilo della completezza e tempestività delle indagini (funzione poi affidata alla Dire­zione Distrettuale Antimafia e alla Direzione Nazionale Antimafia che la svolgerà me­diante il coordinamento e l'impulso, attribuzioni ad essa affidate direttamente dalla legge), sia per l'attività di sollecitazione che egli svolgeva durante tutta la fase istruttoria verso il pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di ulteriori sog­getti, man mano che essi venivano individuati come coinvolti nei delitti associativi per i quali si compiva l'istruzione medesima.

Insomma, il maxiprocesso di Palermo ha costituto per il nostro Paese una svolta epocale sia sul piano giudiziario, avendo esso contribuito all'affermazione di una linea nuova, mo­derna, finalmente efficace nell'attività di contrasto alla criminalità mafiosa, sia sul piano politico, avendo esso dato la prova e la misura dello sforzo della magistratura e delle istitu­zioni nel contrasto alla criminalità organizzata senza incertezze o ambiguità. Giovanni e Paolo, insomma, sono stati artefici e protagonisti di uno dei momenti più significativi del contrasto alla criminalità mafiosa e dunque anche della storia repubblicana.

Fra il 1982 e il 1985, si erano moltiplicati i casi di processi fondati sulle dichiarazioni dei collaboratori della giustizia. Solo per ricordare i casi più significativi e noti all'opinione pubblica, si possono citare il processo di Torino contro il clan dei catanesi; il processo di Milano contro gruppi criminali mafiosi composti da catanesi e da milanesi, nato dalle dichiarazioni del "pentito" Angelo Epaminonda; il processo di Napoli contro centinaia di affiliati all'organizzazione camorristica denominata "NCO", fondata da Raffaele Cu­tolo, e promosso sulla base delle dichiarazioni di numerosi "pentiti"; ma il maxiprocesso per eccellenza, quello che nell'immaginario collettivo è rimasto "il più grande processo alla mafia", è stato quello celebratosi a Palermo, quello che ha costituito il paradigma a cui tutti gli altri successivi maxiprocessi si sono nel tempo ispirati.

Il maxiprocesso di Palermo si basò in gran parte sulle dichiarazioni dei collaboratori della giustizia. Da questo punto di vista rappresentò una scommessa vinta, nel senso che nessuno, tranne i magistrati palermitani che si spesero su questo fronte insieme a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, credeva che all'interno di "cosa nostra" potesse svilupparsi il fenomeno del pentitismo e che mafiosi di rango, "uomini d'onore" di primo livello potessero collaborare con l'autorità giudiziaria.

In realtà, a quel tempo vi era ancora un forte condizionamento culturale a causa del quale si riteneva che il mafioso, se fosse stato veramente tale, non avrebbe mai violato la regola dell'omertà né tradito l'organizzazione mafiosa, tanto più se posto in posizioni apicali. Insomma, fu quello stesso condizionamento culturale che costituì il primo osta­colo che i magistrati inquirenti palermitani dovettero superare per impiantare il maxi­processo con le dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

Nemmeno "cosa nostra" si era resa conto che la diversa fisionomia e le diverse con­notazioni strutturali assunte dopo la guerra di mafia, che l'avevano divisa in cosca vincente e cosca perdente, potevano anch'esse favorire il fenomeno delle collaborazioni.

In verità, le cause che allora provocarono le defezioni furono tante e di diversa natura: 1) la trasformazione di "cosa nostra" da organizzazione localistica con forte connotazione familistica a multinazionale del crimine, avendo essa assunto una dimensione interna­zionale soprattutto nel settore del traffico degli stupefacenti; 2) la cooptazione al suo in­terno di soggetti, gravitanti nelle fasce periferiche dell'organizzazione, i quali a causa della diversa estrazione territoriale, familiare e culturale, non avevano assimilato comple­tamente le ferree regole del comportamento mafioso, tanto da non disdegnare in qualche occasione di svelare agli inquirenti notizie utili alle indagini; 3) l'ispirazione "ideologica", sebbene distorta e non analoga a quella del terrorismo, ravvisabile non soltanto nella vo­cazione di "cosa nostra" all'accumulo smodato di ricchezza e nell'affermazione del suo potere ma anche nell'orgoglio di sentirsi uniti all'interno della stessa "cosca". La sensa­zione del venir meno di tale vincolo di cosca, di essere emarginato e di non essere ade­guatamente assistito durante i periodi di detenzione, soprattutto quando il ritorno in libertà appare improbabile, può spingere il mafioso, sentitosi tradito, a mettersi in salvo

o a vendicarsi riferendo informazioni compromettenti per i suoi correi; 4) l'insofferenza della nuova generazione di mafiosi alla detenzione che li costringe alla rinunzia al con­fortevole tenore di vita reso possibile dall'accumulo di consistenti ricchezze illecite, tenore di vita al quale non erano abituati i mafiosi di vecchia generazione che vivevano in ma­niera frugale, in abitazioni non di lusso e con scarse comodità non molto dissimili dalle celle carcerarie; 5) la consapevolezza di essere braccato perché affiliato a una cosca per­dente.

Il metodo utilizzato da Falcone e Borsellino provocò numerose collaborazioni proprio durante la fase istruttoria del processo, favorite forse anche dalla "terzietà" del giudice istruttore. Ossia: la maturazione di una collaborazione era frutto di meditate riflessioni indotte da lunghi e pazienti colloqui, nel corso dei quali si tentava, magari prospettando quei pochi benefici consentiti a quel tempo dall'ordinamento, di convincere l'imputato a superare la ritrosia ad ammettere le proprie responsabilità e a svelare le vicende criminali di cui fosse a conoscenza.

In simili tentativi riuscivano bene Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la loro umanità, la loro abilità, e soprattutto la loro straordinaria professionalità, divenendo ben presto modelli positivi ai quali ispirarsi.

Ma non tutti i giudici istruttori d'Italia erano Giovanni Falcone o Paolo Borsellino; cosicché poteva pure accadere, e forse accadde, che il giudice istruttore, non dotato della necessaria professionalità e poco consapevole del proprio ruolo, pur di ottenere la colla­borazione dell'imputato, con il quale interloquiva senza il filtro del pubblico ministero, fosse portato a soprassedere su alcune "formalità" processuali, forse ritenute inutili for­malismi, a discapito dell'imparzialità degli accertamenti.

Tutto ciò per dire che il fenomeno del pentitismo generò anche una trasformazione del sistema processuale del tempo, nel senso che accentuò l'assommarsi delle funzioni inquirenti, istruttorie e decisorie in capo al giudice istruttore; il quale non poteva più de­finirsi "terzo" specie nell'istruzione dei grandi processi contro la criminalità organizzata, laddove l'istruzione sommaria consentiva al pubblico ministero di effettuare, nei quaranta giorni previsti, soltanto gli interrogatori e avviare le prime indagini, il cui approfondi­mento doveva poi essere completato durante l'istruzione formale.

Insomma, il giudice istruttore divenne il vero accusatore mentre si affievolirono la sua funzione di garanzia e il suo ruolo di giudice "terzo".

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli altri giudici istruttori del maxiprocesso ave­vano trasformato il processo penale innovandolo di fatto nei ruoli del giudice e del pub­blico ministero, sostanzialmente invertendoli. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano consapevoli della trasformazione del processo che stavano vivendo. In sostanza, come ho già prima detto, Falcone e Borsellino avevano sfruttato appieno, interpretandoli e uti­lizzandoli diversamente da come si era fatto fino ad allora, i poteri del giudice istruttore, il quale, a norma dell'art. 299 c. p. p./1930, aveva l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istru­zione, apparivano necessari per l' accertamento della verità.

Gli effetti di tale mutazione furono resi evidenti dalla "lievitazione" che i processi per reati associativi subivano nella fase istruttoria, nel corso della quale spesso aumentava il numero degli imputati.

Nel maxiprocesso dagli originari centosessantuno denunciati, poi ridotti a ottantasette nella richiesta di formalizzazione avanzata dal P.M., si arrivò a contarne più di ottocento all'atto della requisitoria finale.

Si era insomma invertita la tendenza secondo la quale il giudice istruttore funzionava da filtro scremando il numero degli imputati rispetto a quello dei denunciati dalla polizia giudiziaria e degli incriminati dal pubblico ministero.

La lievitazione del numero degli imputati, nell'ordine di centinaia, rendeva inevita­bilmente difficoltosa la gestione del dibattimento, come il maxiprocesso dimostrò, co­stringendo il Legislatore ad intervenire in corso d'opera per consentire la conclusione del dibattimento ed evitare la scarcerazione degli imputati detenuti.

Ad onor del vero, nel maxiprocesso di Palermo furono immaginate con largo anticipo le difficoltà che sarebbero sorte a dibattimento in un processo con un così elevato numero di imputati (circa 800). Nella requisitoria scritta il pubblico ministero si pose i problemi a cui si è fatto riferimento, e in primo luogo la presumibile eccessiva durata del dibatti­mento che avrebbe comportato la scarcerazione degli imputati detenuti per decorrenza dei termini di custodia.

E per tale ragione l'ufficio del pubblico ministero propose di seguire una via di mezzo che coniugasse il principio di speditezza e di economia processuale con l'esigenza di as­sicurare la necessaria visione d'insieme del fenomeno mafioso evitando una lettura fram­mentata e, conseguentemente, riduttiva di esso. Riteneva preferibile celebrare il dibattimento nei confronti degli imputati detenuti e di procedere allo stralcio di tutte quelle posizioni processuali non ancora mature per il giudizio o riguardanti filoni pro­cessuali non indissolubilmente legati al troncone principale.

Ma com'è noto, Falcone e Borsellino privilegiarono una soluzione diversa, definendo con il provvedimento istruttorio pressoché tutte le posizioni processuali esaminate nella fase istruttoria, convincendo in tal modo il Legislatore ad intervenire per evitare numerose scarcerazioni durante il dibattimento.

Tutto ciò raccontiamo per rammentare, ove ce ne fosse bisogno, che Falcone e Bor­sellino avevano di fatto anticipato e condizionato le scelte della politica. All'esperienza dei maxiprocessi originati dal fenomeno del pentitismo sono riconducibili due scelte di politica criminale di grande significato e di particolare rilevanza strategica: 1) la scelta dell'Esecutivo di consentire a ogni costo la celebrazione del maxiprocesso di Palermo per dimostrare al Paese che la mafia si poteva processare in Sicilia, e che lo Stato era in grado di farlo mettendo in campo le migliori risorse umane e ingenti risorse finanziarie; 2) la provvidenziale scelta del Legislatore di cambiare le regole in corso d'opera pur di con­sentire la conclusione del maxiprocesso.

Quell'esperienza convinse però il Legislatore che erano ormai maturi i tempi per l'ado­zione di un nuovo modello processuale ispirato ai principi del processo accusatorio. Tant'è che l'originario impianto del nuovo codice di procedura penale non favoriva affatto la promozione di processi con un rilevante numero di imputati; limite del quale si lamen­tarono molto i magistrati impegnati sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata già subito dopo la prima sperimentazione sul campo del nuovo codice,

Il Legislatore si era illuso che bastasse una norma scritta per cancellare il fenomeno dei maxiprocessi. Ma la realtà spesso ha bisogno di essere assecondata. Falcone e Borsellino avevano dimostrato che i maxiprocessi non sono una "forma" processuale, sono piuttosto una realtà generata dal metodo istruttorio da loro sperimentato nel corso del maxipro­cesso, e la cui caratteristica difficilmente consente di procedere per un solo imputato e per una sola imputazione. Anche per questo Falcone e Borsellino hanno pagato con la vita.

Agli eccezionali risultati del maxiprocesso, infatti, seguirono, dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992, gli effetti nefasti che portarono i giorni del dolore.

Non abbiamo dimenticato gli attacchi a Giovanni Falcone quando questi, chiamato dal Ministro Claudio Martelli a collaborare con lui al Ministero della Giustizia, si propose di creare la Direzione Nazionale Antimafia, per la cui guida era il candidato più accredi­tato.

Così come, non abbiamo dimenticato la coerenza di Paolo Borsellino, il quale non avendo condiviso la creazione della Direzione Nazionale Antimafia e non volendo ap­profittare della morte dell'amico Giovanni, non accettò l'invito formulatogli del Ministro Scotti di assumere l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia. Paolo aveva già deciso di restare a Palermo per continuare a svolgere in Procura le indagini nei confronti della criminalità mafiosa. Questo era stato il suo impegno per tutta la vita, e questo doveva al­l'amico Giovanni. Così Paolo, con grande coraggio e senza tentennamenti, andava in­contro al suo destino. Noi non lo dimenticheremo.